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Lavorare in Italia: documenti utili per i cittadini comunitari

Lavorare in Italia: documenti utili per i cittadini comunitari 29 Novembre, 2013Leave a comment

L’entrata dei cittadini stranieri appartenenti ai paesi dell’UE è regolato dagli accordi di Schengen che hanno permesso di creare uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Il cittadino straniero che possiede il permesso di soggiorno, in tal caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Cittadini UE in Italia per meno di tre mesi

Il cittadino che appartiene ai paesi dell’UE, può soggiornare senza nessuna condizione o formalità fino a tre mesi dall’ingresso, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.

Soggiorno in Italia per un periodo superiore a tre mesi

Il cittadino dell’Unione Europea che ha intenzione di trattenersi per un periodo di tempo superiore a tre mesi, deve registrarsi all’anagrafe della popolazione residente e deve fornire la documentazione che attesta il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30/2007 per ottenere l’attestazione di regolare soggiorno.  In tale documentazione bisogna indicare:

  • Carta d’identità nazionale valida per l’espatrio (contenente tutte le generalità del richiedente) o passaporto valido.
  • Un permesso/carta di soggiorno in corso di validità, oppure attestazione di regolarità del soggiorno rilasciata da altro Comune.
  • Per la dimostrazione dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana; non è possibile dedurre lo stato di familiare dal passaporto o dal permesso di soggiorno.

In assenza di un valido permesso di soggiorno, è doveroso presentare tale documentazione:

Per i lavoratori subordinati:

  1. Documenti che dimostrino l’attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga).
  2. per i cittadini della Romania e Bulgaria, fino al 31 Dicembre 2010, nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione; il nulla osta è richiesto solo in caso di primo lavoro in Italia, e comunque non per lavoro stagionale, lavoro agricolo, lavoro turistico alberghiero, lavoro domestico ed assistenza alla persona, lavoro edilizio e metalmeccanico, dirigenziale e altamente specializzato.

Per i lavoratori autonomi:

  1. Iscrizione alla CCIAA o ad Albo professionale;
  2. Partita IVA;
  3. Copia ultima dichiarazione dei redditi.

Diritto al soggiorno permanente

Il cittadino appartenete all’UE che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per 5 anni, nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno permanente.
Tale titolo esonera l’interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo per il riconoscimento del diritto di soggiorno. L’assenza dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi comporta la perdita del diritto.
L’attestazione di soggiorno permanente è rilasciata dal Comune di residenza entro 30 giorni dalla richieste dell’interessato.